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Disposizioni urgenti in materia tributaria

Testo in vigore al

Art. 15

1. Gli aumenti di aliquote stabiliti con il precedente art. 13 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantita' superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

2. All'uopo i possessori devono denunciare le quantita' dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.

3. E' ammessa la compensazione della predetta differenza d'imposta con lo eventuale credito d'imposta spettante allo stesso soggetto sulle giacenze alle ore 24 del 30 settembre 1980.

4. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarita' della denuncia e della liquidazione della imposta versata. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso viene effettuato, con l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione di imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.

5. Sulle somme non versate tempestivamente si applicano, l'interesse di mora, a norma dell'art. 16 del decreto-legge 23 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388 e l'indennita' di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 16

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'art. 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da lire 120.000 a L. 290.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

2. Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

3. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dai precedenti articoli 13 e 14 sono riservati allo Stato.4

Art. 17

1. Gli aumenti di aliquota stabiliti dal precedente articolo 16 si applicano anche agli alcoli nazionali o di importazione da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

  1. a) non abbiano ancora assolto il tributo;

  2. b) abbiano assolto il tributo nella precedente misura, limitatamente in quest'ultimo caso agli alcoli tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati:

    1. 1) liquori;

    2. 2) acquaviti;

    3. 3) estratti alcolici;

    4. 4) profumerie alcoliche.

2. Sono esclusi dall'aumento gli alcoli indicati al precedente punto b) detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantita' complessiva non superiore a 500 litri idrati. La presente disposizione si applica alle ditte che non abbiano presentato la denuncia relativa alle giacenze detenute alle ore 24 del 30 settembre 1980, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687.

Art. 17-bis

1. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, sono ridotte al 60 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La disposizione del presente articolo si applica anche ai prodotti che all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano ancora assolto il tributo.

Art. 18

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente art. 17 le ditte interessate devono fare denuncia delle giacenze previste alla lettera b) dello stesso articolo 17 all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale competenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le ditte di cui al secondo comma dell'articolo 17 che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687, la denuncia delle giacenze deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I soggetti obbligati alla denuncia dell'alcole tal quale e dei prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 17 devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta, sulle quantita' dichiarate, entro il 28 febbraio 1981.

4. E' ammessa la compensazione della predetta differenza di imposta con l'eventuale credito d'imposta spettante allo stesso soggetto sulle giacenze alle ore 24 del 30 settembre 1980 da accertare con le modalita' di cui all'art. 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687.

5. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarita' delle denuncie e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso puo' essere effettuato con l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre prodotti, in esenzione di imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.

6. Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennita' di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

7. Se il proprietario dei prodotti soggetti alla denunzia di cui al primo comma, che avevano gia' assolto l'imposta nella precedente misura, li ritenga non idonei al consumo o alla rilavorazione, e' ammesso a procedere alla loro distruzione sotto vigilanza finanziaria, con le modalita' stabilite dal Ministero delle finanze.

8. Il prodotto cosi' distrutto e' esente dal pagamento della differenza d'imposta.

Art. 19

1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 15 e 18 o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentata di frodare.

2. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito negli stessi articoli 15 e 18.

Art. 20

1. I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori sono stabiliti nella seguente misura:

  1. 1) fino a litri 0,040. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10 fino a litri 0,100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 da litri 0,200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 35 da litri 0,250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 35 da litri 0,350. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45 da litri 0,375. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45 da litri 0,500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60 da litri 0,700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 75 da litri 0,750. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 75 da litri 1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 da litri 1,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150 da litri 2,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 da litri 2,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 da litri 3,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300

Art. 21

1. Le variazioni dei prezzi stabilite dall'articolo precedente si applicano anche ai contrassegni di Stato in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano ancora applicati ai relativi recipienti, limitatamente, per i contrassegni di Stato per liquori ed acquaviti diverse da quelle di cereali e di canna , ai quantitativi acquistati dopo il 30 settembre 1980.

2. All'uopo i possessori dovranno denunciare alla dogana e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data.

3. Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo, serie e taglio il numero di contrassegni ancora non applicati che devono essere esibiti ai predetti uffici o ai locali comandi della guardia di finanza.

4. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarita' della denuncia, liquida la differenza di prezzo complessivamente dovuta o da rimborsare.

5. Le somme eventualmente dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione alla competente sezione provinciale di tesoreria.

6. L'eventuale rimborso sara' effettuato mediante consegna di un quantitativo di contrassegni di Stato, di importo corrispondente alla somma da restituire.

7. Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'interesse e l'indennita' di mora stabiliti, rispettivamente, per i ritardati pagamenti di imposta, dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre. 1947, n. 1286.

Art. 22

1. Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta, e' punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la somma dovuta.

2. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dall'art. 21.

Art. 22-bis

1. Sotto l'osservanza delle modalita' e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, l'applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcolici puo' essere consentita prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai magazzini fiduciari, previa prestazione di una cauzione ragguagliata all'intero ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale dovuti.

Art. 22-ter

1. La parola "perdita" prevista dall'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, nonche' dall'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilita' del prodotto.

2. La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 26

1. Sotto l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti di capacita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, puo' essere consentito che i magazzini fiduciari degli alcoli e dei distillati alcolici siano costituiti da serbatoi metallici installati in aree recintate coperte o scoperte.

Art. 26-bis

1. I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, assegnati alla zona franca di Gorizia, sono ridotti alla meta'.

2. I contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici, stabiliti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 44, per la Valle d'Aosta, sono ridotti del 20 per cento.2

Art. 26-quater

1. Le societa' di fatto esistenti alla data del 31 ottobre 1980 possono essere regolarizzate, ai soli fini dell'imposta di registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta nella misura dell'1 per cento.

2. Il valore imponibile e' costituito dal patrimonio netto della societa' quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, formata sulla base delle scritture contabili obbligatorie, anche ai soli fini fiscali, o, in mancanza, di altri elementi fiscalmente rilevanti.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la prova dell'esistenza della societa' di fatto deve risultare da dichiarazioni fatte in data anteriore al 31 ottobre 1980 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'iscrizione delle societa' nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non puo' essere effettuata senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato.

Art. 27

1. Il presente decreto entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1980
PERTINI
FORLANI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 21