Sez. 3 - , Ordinanza n. 29637 del 12/12/2017 (Rv. 646719 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Azione revocatoria proposta da chi ha ceduto il credito - Intervento del cessionario - Subentro del cessionario nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l’intervento in causa del cessionario, atteso che il diritto controverso non è il diritto di credito ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto che si assume pregiudizievole, sicchè il cessionario non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l’art. 111 c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)