Sez. 1, Ordinanza n. 19923 del 15/09/2006 (Rv. 594704 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Regolamento di competenza - Legittimazione - Limiti - Dichiarazione di insolvenza - Legittimazione propria del socio di una società di capitali ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in base a delibera assembleare favorevole - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE
Il socio di una società di capitali ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, nei confronti della quale sia stato dichiarato lo stato d'insolvenza, non è legittimato a proporre regolamento di competenza avverso la decisione adottata, posto che il regolamento di competenza può essere proposto dagli stessi soggetti legittimati ad opporsi alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 18 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi dell'art. 9 del d.lgs 8 luglio 1999, n. 270, che da tale novero è escluso colui che abbia chiesto il proprio fallimento (ed egualmente colui che ha chiesto l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria). In tal caso, infatti, il socio - pur potendo ricoprire la posizione di creditore verso la stessa società - non può essere considerato portatore di un autonomo interesse, poiché la delibera assembleare che esprimeva la volontà societaria di chiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ha efficacia vincolante per tutti i soci, a meno che lo stesso abbia proposto opposizione avverso tale delibera, manifestando in tal modo il proprio dissenso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2486, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)