Sez. T, Ordinanza n. 8845 del 08/04/2026 (Rv. 678246-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Visto di conformità cd. leggero - Obbligo di verifica non meramente formale da parte del professionista - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di visto di conformità cd. leggero, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, il professionista ha un obbligo di verifica non meramente formale, ma sostanziale, dovendo accertare la effettiva sussistenza del dato esposto in dichiarazione e oggetto del visto, con conseguente sua responsabilità per il rilascio di un visto risultato falso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto il commercialista della società contribuente coobbligato solidale con la stessa per il pagamento dell'accisa su oli minerali per aver rilasciato un visto di conformità risultato falso, avendo attestato, sulla base di una verifica soltanto formale dei dati della dichiarazione fiscale della società, che nella stessa risultava indicato un credito IVA utilizzato dalla società contribuente in compensazione per il pagamento dell'accisa, in realtà inesistente).
Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 35 com. 2 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2, Decr. Minist. Finanze 31/05/1999 num. 164 art. 2 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)