Codice civile
Testo in vigore al
Art. 314/16
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/17
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/18
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/19
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/20
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/21
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/22
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/24
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/25
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/26
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/27
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Art. 314/28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Titolo IX. Della potesta' dei genitori
Art. 315 Doveri del figlio verso i genitori
1. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa.
Art. 316 Esercizio della potesta' dei genitori
1. Il figlio e' soggetto alla potesta' dei genitori sino all'eta' maggiore o alla emancipazione.
2. La potesta' e' esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
3. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
4. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre puo' adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
5. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio.
Art. 317 Impedimento di uno dei genitori
1. Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potesta', questa e' esercitata in modo esclusivo dall'altro.
2. La potesta' comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potesta' e' regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155.
Art. 317-bis Esercizio della potesta'
1. Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potesta' su di lui.
2. Se il riconoscimento e' fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potesta' spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono lo esercizio della potesta' spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, puo' disporre diversamente; puo' anche escludere dall'esercizio della potesta' entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
3. Il genitore che non esercita la potesta' ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.
Art. 318 Abbandono della casa del genitore
1. Il figlio non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potesta' ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Art. 319
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 320 Rappresentanza e amministrazione
1. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
2. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.
3. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita' o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o utilita' evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
4. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
5. L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
6. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potesta', o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potesta', la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.
Art. 321 Nomina di un curatore speciale
1. In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.