Sez. L, Sentenza n. 8973 del 20/08/1991 (Rv. 473579 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Per giustificato motivo - Soggettivo | Licenziamento per scarso rendimento - Rilevanza - Onere probatorio relativo - Incidenza su entrambe le parti del rapporto - Oggetto rispettivo.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Per giustificato motivo - Soggettivo
Il licenziamento per cosiddetto scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, ossia per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 e segg. cod. civ.; pertanto, poiché detta legge, nel disciplinare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, stabilisce (art. 5) che esso (come la giusta causa) deve essere provato dal datore di lavoro, ma non deroga, all'interno della fattispecie del giustificato motivo soggettivo, ai principi generali in tema di responsabilità contrattuale (art. 1218 cod. civ.), il datore ha l'onere di provare che il lavoratore ha lasciato inadempiuta in modo notevole la prestazione di lavoro, mentre grava su quest'ultimo l'onere di provare che ciò è dipeso da causa a lui non imputabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)