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Sez. 6, Sentenza n. 5335 del 27/02/1996 Ud. (dep. 28/05/1996) Rv. 205072 - 01

Recidiva - Contestazione | Diverse ipotesi - Conseguente svantaggio per l'imputato - Necessità di specifica contestazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205072-01

Recidiva - Contestazione

La necessità di contestazione puntuale dei singoli tipi di recidiva sussiste tutte le volte che il giudice, con riferimento alla medesima, debba praticare un correlativo aumento della pena e comunque in ogni ipotesi in cui dalla sussistenza di una determinata ipotesi di recidiva debba derivare all'imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile. Invero essendo la recidiva una circostanza aggravante del reato, essa non può produrre l'effetto dell'inasprimento della pena se non quando risulti contestato il correlativo tipo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)