Sez. 2, Sentenza n. 1667 del 24/06/1968 Ud. (dep. 31/12/1968) Rv. 109786 - 01
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - FORMA - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA FATTA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - INEFFICACIA.*
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - FORMA - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA FATTA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - INEFFICACIA.*
La rinunzia all'amnistia per essere valida e produttiva di effetti deve essere fatta dall'imputato con le forme stabilite dall'art.206 cod.proc.pen. per la rinuncia alla impugnazione con dichiarazione, cioe, da inserirsi nel processo verbale di udienza o ricevuta dal competente cancelliere. Pertanto non ha alcuna efficacia la dichiarazione di non accettazione del provvedimento di clemenza fatta dall'imputato alla polizia giudiziaria. (Conf.104242, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 206 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)