Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23882 del 23/11/2016 (Rv. 642795 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Opposizione -- Sindacato del tribunale - Convenienza della proposta - Sussistenza - Condizioni - Estensione del sindacato alla fattibilità economica - Ammissibilità -- Esclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE
In tema di omologazione del concordato preventivo, la proposizione di opposizioni estende il sindacato del tribunale - in presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge (contestazione del creditore appartenente ad una classe dissenziente, ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, dei creditori che rappresentino almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto) - unicamente alla convenienza della proposta concordataria, da valutarsi nel confronto fra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile attraverso le alternative concretamente praticabili, ma non anche alla fattibilità economica della proposta medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale la corte d'appello aveva negato l'omologazione di un concordato preventivo in ragione della maggiore attendibilità della stima del valore di un immobile operata dal commissario giudiziale rispetto a quella eseguita dall'attestatore, le cui conclusioni non erano peraltro mai state poste in dubbio sotto il profilo della correttezza argomentativa).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 177, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)