Sez. 2, Sentenza n. 926 del 03/04/1973 (Rv. 363293 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
In applicazione delle norme del DL 21 aprile 1919 n 603, richiamato per la liquidazione della pensione supplementare per il servizio militare di leva prestato dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, o alle province e ai comuni dall'art 14 del RDL 30 settembre 1920 n 1538, tale liquidazione deve essere fatta in relazione, bensi, dell'importo totale dei contributi (accreditati per il periodo di servizio militare, come se fossero stati realmente versati), ma sempre in ragione delle prestabilite misure percentuali sui contributi stessi suddivisi per scaglioni, come previsto per gli assicurati dall'art 12 del RDL 14 aprile 1939 n 636, sub art 2, primo comma, lettera d), della legge 4 aprile 1952 n 218. (V 1848/70, mass n 347836).*
Riferimenti normativi: Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 14, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 12 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)