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Sez. 1, Sentenza n. 2269 del 24/06/1969 (Rv. 341653 - 01)

FALLIMENTO - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE ESTENSIONE A TUTTE LE AZIONI COMUNQUE INCIDENTI SUL PATRIMONIO DEL FALLITO - AZIONI DI RISOLUZIONE DI CONTRATTI - SUSSISTENZA - AZIONI REALI IMMOBILIARI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341653-01

FALLIMENTO - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE ESTENSIONE A TUTTE LE AZIONI COMUNQUE INCIDENTI SUL PATRIMONIO DEL FALLITO - AZIONI DI RISOLUZIONE DI CONTRATTI - SUSSISTENZA - AZIONI REALI IMMOBILIARI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Devono essere trattate col rito fallimentare e dagli organi del fallimento le azioni che incidono sulla concreta realizzazione del concorso fra i creditori e che, comunque, vengano ad incidere sul patrimonio del fallito e cio anche in deroga alla Competenza funzionale in materia di esecuzione forzata. Rientrano fra dette azioni quelle di risoluzione di contratti, anche se strumentalmente volte ad ottenere la restituzione di beni. L'unica eccezione al principio e consentita per le azioni reali immobiliari, che possono essere decise col rito ordinario. Ma detta eccezione non trova applicazione allorche il terzo domandi il rilascio di un immobile non con l'Azione di rivendicazione, direttamente e incondizionatamente, ma chieda la restituzione dell'immobile, solo come conseguenza -indiretta e condizionata- dell'accoglimento di una domanda di risoluzione contrattuale previamente proposta. (V. 225-69, massima n.338178 1199-68, massima n.332692 225-68, massima n.331118 ed altre ivi citate.).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)