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Sez. U, Sentenza n. 5904 del 11/10/1983 (Rv. 430748 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1983-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430748-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Gli enti ospedalieri sono enti pubblici non economici, in quanto strumenti con cui lo stato e le regioni provvedono alla tutela della salute pubblica secondo programmi legislativamente determinati e criteri di gestione dai quali esula ogni scopo di lucro. Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti ospedalieri e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, anche se riguardano diritti patrimoniali, che da esso derivino in via immediata e diretta e che vengano contestati dal datore di lavoro. (V 5180/79, mass n 401792).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)