Sez. 1, Sentenza n. 1409 del 27/01/2004 (Rv. 569708 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER REVOCAZIONE | Revocazione ex art. 395 n. 6, cod. proc. civ. - Dolo dell'arbitro - Accertamento con sentenza passata in giudicato - Necessità - Nozione di dolo revocatorio - Incidenza del dolo sulla formazione della volontà - Necessità - Attestazione in ordine alla adozione del lodo in conferenza personale di tutti gli arbitri - Falsità - Configurabilità del dolo revocatorio - Esclusione.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER REVOCAZIONE
La revocazione del lodo arbitrale per dolo del giudice, ai sensi degli artt. 831, primo comma, e 395, n. 6, cod. proc. civ., richiede che il dolo dell'arbitro sia stato accertato con sentenza passata in giudicato e che esso consista in un intento fraudolento, ovvero in una collusione che hanno falsato la corretta formazione della decisione, costituendo causa diretta e determinante del provvedimento ingiusto; pertanto, la falsa attestazione apposta sul lodo in ordine alla deliberazione del medesimo in conferenza personale di tutti gli arbitri e le irregolarità che inficiano le modalità di svolgimento delle riunioni del collegio arbitrale incidono sulla validità sostanziale del lodo, senza tuttavia integrare il succitato dolo revocatorio, dato che esse non influiscono sul procedimento di formazione della volontà degli arbitri, ma riguardano la regolarità del documento formato successivamente all'adozione della decisione, alla quale ciascun arbitro può avere apportato il proprio apporto volitivo, senza inganno o collusione, benché abbia manifestato la propria volontà in più riunioni separate di due arbitri.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 831 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)