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Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 29/11/1996 (Rv. 500884 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO | Tempestività - Onere probatorio del committente.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500884-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO

Nell'azione di responsabilità nei confronti del costruttore prevista dall'art. 1669 cod. civ. spetta al committente l'onere di provare di avere denunciato all'appaltatore i vizi entro il termine di un anno dalla scoperta, fissato dalla norma medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)