Sez. L, Sentenza n. 6351 del 18/07/1987 (Rv. 454622 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DISCIPLINA DELLA PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UN ACCORDO TRANSATTIVO CONTENENTE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE A CONDIZIONE DELLA VACANZA DEL POSTO E DEL SUPERAMENTO DEL CONCORSO, PROVE ATTITUDINALI O SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DISCIPLINA DELLA PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UN ACCORDO TRANSATTIVO CONTENENTE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE A CONDIZIONE DELLA VACANZA DEL POSTO E DEL SUPERAMENTO DEL CONCORSO, PROVE ATTITUDINALI O SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO.*
Con riguardo al rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, regolamentato da un corpus compiuto ed organico di norme speciali, non trova applicazione il disposto dell'art. 2103 cod. civ. come modificato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori, anche nella parte in cui dispone la corrispondenza delle mansioni a quelle previste per la qualifica di assunzione o per la categoria superiore che il lavoratore abbia successivamente acquisito, atteso che la speciale normativa degli avanzamenti e delle promozioni prevista per il personale autoferrotramviario persegue particolari finalità connesse all'Esercizio del servizio di trasporto, quale l'esigenza di contenere gli organici mediante la predeterminazione dei posti disponibili per qualifica o gruppo di qualifica e di subordinare l'assegnazione dei posti alla loro effettiva vacanza mediante la valutazione comparativa di tutti gli aspiranti al posto. (nella specie il giudice del merito aveva respinto la domanda del lavoratore di attribuzione, ex art. 2103 cod. civ., della più elevata posizione di lavoro, ritenendo pienamente legittimo un accordo transattivo raggiunto in Sede sindacale che prevedeva il riconoscimento, da parte dell'azienda, della qualifica superiore al lavoratore medesimo, ma subordinava l'effettiva attribuzione delle mansioni alla vacanza del posto e al superamento del concorso, o della prova attitudinale o dello scrutinio per merito comparativo; la S.C. ha confermato tale pronuncia in base al suddetto principio di diritto). (V 3488/83, mass n 428375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 art. 8, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)