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Sez. L, Sentenza n. 19903 del 14/10/2005 (Rv. 584614 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Clausola di durata minima - Natura di liberalità - Esclusione - Clausola contrattuale - Configurabilità - Fattispecie relativa a clausola deliberata dal consiglio di amministrazione di una SpA. bancaria.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584614-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE

La clausola di stabilità minima garantita relativa ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è un atto di mera liberalità ma rientra nella generale categoria delle clausole contrattuali, volte a soddisfare ben individuabili interessi di natura (anche indirettamente) patrimoniale come lo specifico interesse di una società di assicurarsi la collaborazione di un dirigente, considerato di particolare capacità ed esperienza, e di garantirsene la continuità delle prestazioni per un tempo prestabilito. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, negando la classificazione della suddetta clausola come atto di mera liberalità, aveva escluso la nullità della delibera del consiglio di amministrazione di una società bancaria per contrarietà all'oggetto sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 2379

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)