Sez. 1, Sentenza n. 1327 del 04/06/1984 Cc. (dep. 07/07/1984) Rv. 165193 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - ISTANZA DI SCARCERAZIONE E RICHIESTA DI REVOCA DELL'ORDINE DI CATTURA - ORDINANZA DI RIGETTO - APPELLO DA PARTE DEI COIMPUTATI - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI REVOCA DELL'ORDINE DI CATTURA - ILLEGITTIMITÀ - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - ISTANZA DI SCARCERAZIONE E RICHIESTA DI REVOCA DELL'ORDINE DI CATTURA - ORDINANZA DI RIGETTO - APPELLO DA PARTE DEI COIMPUTATI - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI REVOCA DELL'ORDINE DI CATTURA - ILLEGITTIMITÀ - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO.*
In virtù del principio di conversione dei mezzi di impugnazione, applicabile anche all'appello istruttorio, sia che si tratti di sentenze che di ordinanze, quando il procedimento è appellabile per talune delle parti e ricorribile per le altre e ciascuna di esse autonomamente si sia avvalsa del proprio mezzo di impugnazione, si ha la conversione del ricorso per Cassazione in appello. Ne consegue che in caso di ordinanza del giudice istruttore appellabile per un imputato, nella parte concernente il rigetto di un'istanza di scarcerazione e ricorribile per un altro, nella parte concernente il rigetto di una richiesta di revoca di ordine di cattura, è illegittima la declaratoria di inammissibilità dello appello proposto avverso quest'ultimo provvedimento, dovendo la ordinanza ritenersi appellabile per tutti i capi. (V mass n 129863).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 514
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)