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Sez. L, Sentenza n. 94 del 09/01/1987 (Rv. 449890 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - DISCIPLINA - GARANZIA AGLI IMPIEGATI DELL'INTERA RETRIBUZIONE NEI CASI DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELLO ORARIO DI LAVORO DISPOSTE DALL'AZIENDA O DALLA COMPETENTE AMMINISTRAZIONE - LIMITI - OBBLIGO DEL DATORE DI CORRISPONDERE LA DIFFERENZA TRA IL TRATTAMENTO DI C.I.G. STRAORDINARIA E LA NORMALE RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI - DEROGA EX ART. 2 - PARTE IMPIEGATI - DEL CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE COTONIERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449890-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - DISCIPLINA - GARANZIA AGLI IMPIEGATI DELL'INTERA RETRIBUZIONE NEI CASI DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELLO ORARIO DI LAVORO DISPOSTE DALL'AZIENDA O DALLA COMPETENTE AMMINISTRAZIONE - LIMITI - OBBLIGO DEL DATORE DI CORRISPONDERE LA DIFFERENZA TRA IL TRATTAMENTO DI C.I.G. STRAORDINARIA E LA NORMALE RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI - DEROGA EX ART. 2 - PARTE IMPIEGATI - DEL CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE COTONIERE - ESCLUSIONE.*

Il sistema normativo regolante la cassa integrazione straordinaria ha introdotto una speciale disciplina per specifiche ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa al fine di sollevare l'impresa in crisi dagli oneri derivanti dal costo dei lavoratori eccedenti le necessità della produzione, con la conseguenza che la legge n. 675 all'art. 21 del 1977 accolla al fondo per la mobilità sia il contributo addizionale previsto dalla legge n. 164 del 1975, sia le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di C.i.G.; tale complessa disciplina limita l'ampia e generale prescrizione della legge sull'impiego privato (RDL 13 novembre 1924 n. 1825) e degli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 (per l'Italia del Nord) e del 23 maggio 1946 (per l'Italia del centro-Sud) - prescrizione che garantiva ai lavoratori con qualifica impiegatizia l'intera retribuzione nei casi di sospensione o di riduzione dello orario di lavoro disposte dall'azienda o dalla competente autorità - e quindi il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere agli impiegati la differenza tra il trattamento di C.i.G. straordinaria e la normale retribuzione, anche se originariamente solo per questi ultimi era previsto un tetto massimo all'erogazione del beneficio (tetto successivamente esteso anche agli operai dalla legge n. 427 del 1980). Il detto principio non trova deroga nell'art. 2 - parte impiegati - del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese cotoniere che richiama i citati accordi interconfederali del 1946, giacché la inalterata formulazione letterale della norma contrattuale rispetto al testo originario dei suddetti accordi esclude che le parti sociali intendessero estendere la garanzia di integrale retribuzione anche all'ipotesi della C.i.G. straordinaria, introdotta per gli impiegati solo con la legge 8 agosto 1972 n. 464. Pertanto la suddetta garanzia dell'integrale retribuzione compete agli impiegati solo nei casi di sospensione del lavoro per provvedimento dell'azienda o per factum principis. (Conf 5390/85, mass n 442625).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 15 CORTE COST., Contr. Coll. 20/07/1976 num. 2, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)