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Sez. 1, Sentenza n. 24391 del 01/12/2010 (Rv. 615034 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Art. 1957 cod. civ. - Onere del creditore di tempestive iniziative nei confronti del debitore principale - Esigenza di escutere altri garanti o richiedere il pagamento di crediti ceduti dal debitore - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615034-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

L'art. 1957 cod. civ., il quale prevede l'onere per il creditore di proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di questi, pena la decadenza della garanzia fideiussoria, nulla dispone con riguardo alla necessità per il creditore di escutere nel termine in questione le altre eventuali garanzie prestate dal debitore o di richiedere il pagamento di crediti ceduti dal debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)