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Sez. 2, Sentenza n. 8724 del 22/03/1983 Ud. (dep. 20/10/1983) Rv. 160814 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI CIRCOSTANZIATA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160814-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI CIRCOSTANZIATA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

La concessione della provvisionale prevista dall'art. 489 cod. proc. pen. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito che non esige una circostanziata motivazione ed è incensurabile in Sede di legittimità. (Conf mass n 157925; (Conf mass n 156873.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)