diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2016 del 23/07/1966 (Rv. 323931 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - POSSIBILITA DI ELIMINAZIONE DELLA CAUSA INVALIDANTE - SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE E DEL PAGAMENTO DELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323931-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - POSSIBILITA DI ELIMINAZIONE DELLA CAUSA INVALIDANTE - SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE E DEL PAGAMENTO DELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*

La possibilita di eliminazione della causa invalidante puo spiegare influenza solo ai fini della sospensione della liquidazione e del pagamento della pensione, a norma degli artt. 81 e 82 R.d.l. 4 ottobre 1935, n.1827, sempre pero che l' istituto offra le prestazioni di ricovero e di cura previste nelle norme predette e l'assicurato opponga un rifiuto. (Conf. 2179-62).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 82, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)