Sez. 2, Sentenza n. 671 del 10/03/1966 (Rv. 321332 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - DI DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO CON DOMANDA DI VALORE DETERMINATO - EFFETTI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - DI DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO CON DOMANDA DI VALORE DETERMINATO - EFFETTI.*
Qualora venga proposta davanti al pretore una domanda relativa a somme di danaro in misura non precisata -nella specie, domanda di risarcimento danni-, tale domanda deve presumersi, a norma dell'art. 14 cod.proc.civ., del valore massimo contenuto nella Competenza del giudice adito, con la conseguenza che, nel caso che insieme alla predetta domanda sia stata proposta altra domanda - qualunque sia il valore di quest'ultima - la causa, per effetto del cumulo, previsto dall'art.10, 2 comma, cod.proc.civ., eccede i limiti di Competenza per valore del pretore e rientra nella Competenza del tribunale. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)