Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Testo in vigore al
Art. 9
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonche' le societa' semplici e le societa' ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto".
Art. 10
1. Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera a) e' sostituito dal seguente:
"Le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 e al primo e terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura".
Art. 11
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituti dai seguenti:
"Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'articolo 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata:
1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 23;
2) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al n. 1) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;
3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera e) e all'articolo 14 del decreto indicato al numero precedente, con i criteri indicati negli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente.
Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a) dell'articolo 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro trenta giorni dall'emissione dei titoli di pagamento, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo e al netto delle ritenute operate; entro lo stesso termine deve essere effettuata anche la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3).
Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro".
2. Nel quinto comma del predetto articolo 29 le parole "agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quarto comma" sono sostituite dalle parole "agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quinto comma".
Art. 12
1. Nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al primo comma dopo la parola "ancorche'" sono aggiunte le parole: "non esercitate abitualmente ovvero siano".
2. Al medesimo articolo 25 e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi".
Art. 13
1. I primi tre commi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:
"I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
Gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi:
1) entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2;
2) entro il 1 luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio relative a persone fisiche, nonche' quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, puo' segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando a tal fine dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma puo' inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile o fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma.
La deliberazione della giunta comunale e' immediatamente esecutiva".
Art. 14
1. Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente comma:
"La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni".
Art. 15
1. Nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto il seguente comma:
"I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".
Art. 16
1. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente". Il quarto comma dello stesso articolo 9 e' sostituito dal seguente:
- "I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente".
I certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, redatti in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, e le certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta di acconto a qualsiasi titolo corrisposti, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno.
Art. 17
1. E' in facolta' dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie e' residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.
2. Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del precedente comma, le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto indicato nel primo comma, nel testo modificato con la presente legge, nonche' le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.
3. Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli e' eseguita nei Confronti del marito.
4. Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente.
5. I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito.
Art. 18
1. Le persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono dichiarare entro il 30 aprile 1977, al proprio datore di lavoro ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, se e in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 6 della presente legge. Ai rimborsi ed ai recuperi, i cui importi devono risultare dai certificati previsti dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1977, derivanti dalle detrazioni spettanti, provvedono i datori di lavoro e i soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, nel corso dell'anno anzidetto, secondo le modalita' che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 1977.
2. I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente a partire dal 1° gennaio 1977 dovranno procedere all'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nella misura prevista dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con il precedente articolo 6, non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo, computando in tale occasione anche eventuali detrazioni spettanti a norma del comma precedente.
Art. 19
1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 20 e 21.
2. Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.
Art. 20
1. I redditi dei figli minori, ancorche' conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per meta' del loro ammontare.
2. Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per meta' quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi.
3. Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, nonche' quelli previsti dall'articolo 85 dello stesso decreto, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sotenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per meta' del loro ammontare.
4. All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 26, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576.
5. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, spettanti a uno dei coniugi a norma del terzo comma, e' superiore a quello dell'imposta corrispondente al suo reddito complessivo netto, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta dall'altro coniuge.
6. Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle modificazioni arrecate con la presente legge agli articoli 10 a 15 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Art. 21
1. Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi ai sensi dell'articolo precedente si scomputano, sempre che risultino dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976:
1) le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per meta' del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori;
2) la somma gia' versata ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i due coniugi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, al lordo delle ritenute d'acconto.
2. Se l'ammontare scomputabile e' superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza e' rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.
3. In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, e' iscritta in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1978.
4. Gli interessi e la soprattassa di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due coniugi, al netto delle ritenute d'acconto, e la somma gia' versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare, nel complesso, l'importo degli interessi e della soprattassa sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e la somma gia' versata.
5. L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi o della somma risultante a credito dalla liquidazione effettuata a norma dell'articolo 19 della presente legge, e' comunicato agli interessati mediante notificazione di speciale cartella esattoriale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.
6. All'emissione delle cartelle, quando dalla liquidazione non risultano importi da iscrivere a ruolo, si provvede sulla base di apposite liste, nelle quali sono indicati gli elementi necessari per la formazione della speciale cartella per ciascun contribuente; le liste sono formate dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce; sono trasmesse agli esattori negli stessi termini previsti per la consegna dei ruoli.
Art. 22
1. I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980. Fino a quest'ultima data e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17. Fino alla medesima data e' altresi' estesa l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli anni 1977-80, con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
2. Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1979.
3. Con i decreti di cui al precedente comma saranno altresi' emanate, nell'ambito della disciplina fiscale delle imprese minori, nuove norme intese a prevedere per determinate categorie di piccoli imprenditori, un particolare regime di contabilita' e di determinazione del reddito imponibile in base a criteri forfettari e imperniati su coefficienti di redditivita'. Tali norme saranno emanate entro il 30 novembre 1977 ed avranno effetto dal 1 gennaio 1978. Con la stessa decorrenza cessera' di avere applicazione la disposizione dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.
4. L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, valutato in lire 270 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e successivi, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma della legge 4 agosto 1975, n. 397.
5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 23
1. Le disposizioni degli articoli da 2 a 8, e degli articoli 14 e 18 hanno effetto dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.
2. Le disposizioni degli articoli 9 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1974.
3. Le disposizioni degli articoli 1, 19, 20 e 21 hanno effetto dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.
Art. 24
1. I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari e' fatto a imposte abolite dal 1 gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.
Art. 25
1. Gli atti formati ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, con i quali vengono fissate le quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare sono soggetti all'imposta fissa di registro.
2. Sono altresi' soggetti a imposta fissa di registro in caso d'uso gli atti con i quali i partecipanti alle imprese familiari provvedono alla distribuzione degli utili.
3. Gli atti indicati nel primo comma spiegano efficacia fino a quando le quote di partecipazione agli utili non sono modificate.
Art. 26
1. Le persone fisiche e gli altri soggetti non tassabili, in base a bilancio che hanno presentato, in luogo della dichiarazione dei redditi per l'anno 1973, domanda per la determinazione delle imposte dovute per lo stesso anno, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 senza che ricorresse la condizione richiesta nel medesimo articolo, sono rimessi in termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il predetto anno 1973.
2. La dichiarazione, redatta anche su modelli difformi da quelli approvati con decreto del Ministro per le finanze 6 dicembre 1973 purche' rispondente ai requisiti sostanziali dei medesimi, deve essere presentata o spedita allo stesso ufficio delle imposte dirette al quale e' stata presentata la domanda di cui al precedente comma entro trenta giorni dalla data di notificazione, che a tal fine dovra' essere eventualmente reiterata, del provvedimento con il quale l'ufficio medesimo ha dichiarato inefficace la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 indicato nel comma precedente. Le iscrizioni a ruolo che, per effetto della inefficacia di tale domanda, sono state eseguite ai sensi degli articoli 80, 123 e 142 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono riliquidate in base alla dichiarazione prevista nel presente comma.
3. La dichiarazione non puo' essere presentata quando i redditi dell'anno 1973 sono stati accertati in via definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. In tal caso non si applicano le sanzioni stabilite per la omissione della dichiarazione dall'articolo 243 del predetto testo unico.
5. Gli accertamenti d'ufficio notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per i redditi dell'anno 1973 a seguito della invalidita' delle domande di cui al primo comma perdono efficacia se entro la data medesima non sono divenuti definitivi e se entro trenta giorni dalla data stessa viene presentata la dichiarazione prevista nel secondo comma.
6. Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
Art. 27
1. All'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, e' aggiunto il seguente comma:
"Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille".
Art. 28
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO