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Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)

Testo in vigore al

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

L'attuale quadro normativo delle telecomunicazioni ha raggiunto l'obiettivo di creare le condizioni per una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni nella fase di transizione dal monopolio alla piena concorrenza.

Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati - Esame del 1999 nel quadro normativo delle comunicazioni". In questa comunicazione la Commissione passa in rassegna il vigente quadro normativo delle telecomunicazioni secondo quanto dispone l'articolo 8 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione e la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision)4, e presenta una serie di proposte per un nuovo quadro normativo per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati, da sottoporre a pubblica consultazione.

Il 26 aprile 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo "Risultati della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo" la quale, da un lato, riassume i risultati della consultazione pubblica e, dall'altro, individua alcuni indirizzi fondamentali per l'elaborazione del nuovo quadro normativo per la infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati.

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha posto in evidenza il potenziale di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro inerente al passaggio a un'economia digitale basata sulla conoscenza. Ha sottolineato, in particolare, l'importanza che riveste, sia per le imprese che per i cittadini europei, l'accesso ad una infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale poco costosa e a un'ampia gamma di servizi.

La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla presente direttiva e da quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)(5), la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stessa (direttiva accesso)(6), la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)(7), la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni8 (in prosieguo "le direttive particolari"). È necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell'informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive9. La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori.

La politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori. La comunicazione della Commissione dal titolo "Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale" e le conclusioni del Consiglio del 6 giugno 2000, che ha accolto con favore tale comunicazione, definiscono le azioni chiave che la Comunità dovrà adottare per attuare la sua politica audiovisiva.

Le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari lasciano impregiudicata per ciascuno Stato membro la possibilità di adottare le misure necessarie per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, salvaguardare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l'individuazione e il perseguimento dei reati, anche mediante la definizione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di obblighi specifici e proporzionati applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.

La presente direttiva non si applica alle apparecchiature contemplate dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento delle loro conformità10. Essa si applica alle apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale. È importante che le autorità di regolamentazione incoraggino gli operatori di rete e i produttori di apparecchiature terminali a cooperare per rendere più agevole agli utenti disabili l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica.

I servizi della società dell'informazione sono disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")11.

La definizione di "servizio della società dell'informazione" di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche12, abbraccia una vasta gamma di attività economiche che si svolgono on line. La maggior parte di tali attività non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva in quanto non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica. La telefonia vocale e i servizi di posta elettronica sono disciplinati dalla presente direttiva. La stessa impresa, ad esempio un fornitore di servizi Internet, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale l'accesso ad Internet, sia servizi non contemplati dalla presente direttiva, quali la fornitura di materiale in rete.

In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicata l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito nell'articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l'assolvimento dei compiti loro assegnati.

Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente dalle parti in causa. Tale organo può essere un tribunale. Inoltre, una impresa che ritenga che le sue domande per la concessione del diritto di installare strutture non siano state esaminate in linea con i principi di cui alla presente direttiva dovrebbe avere il diritto di proporre ricorso contro tali decisioni. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale.

Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter raccogliere informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati. Può essere opportuno che tali informazioni vengano raccolte anche per conto della Commissione, onde consentirle di adempiere agli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, ad esclusione di quelle di natura riservata, in conformità delle normative nazionali sull'accesso del pubblico all'informazione e fatti salvi il diritto comunitario e le legislazioni nazionali in materia di riservatezza degli affari.

Le informazioni considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza degli affari, possono essere scambiate con la Commissione e con altre autorità nazionali di regolamentazione solo qualora tale scambio sia strettamente necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari. Le informazioni scambiate si limitano alle informazioni pertinenti e proporzionate allo scopo dello scambio stesso.

È importante che le autorità nazionali di regolamentazione acquisiscano il parere di tutte le parti interessate quando elaborano proposte di decisione e ne tengano conto prima di adottare una decisione definitiva. Per garantire che le decisioni prese a livello nazionale non incidano negativamente sul mercato unico o su altri obiettivi del trattato, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a notificare taluni progetti di decisione alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione per dar loro la possibilità di esprimere le proprie valutazioni. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione consultino le parti interessate su tutti i progetti di misure che hanno un'influenza sul commercio fra Stati membri. I casi nei quali si applicano le procedure di cui agli articoli 6 e 7 sono definiti nella presente direttiva e nelle direttive particolari. La Commissione dovrebbe essere in grado, previa consultazione del Comitato per le comunicazioni, di richiedere a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura ove questa concerna l'individuazione di mercati rilevanti o la designazione o meno di imprese che detengono un significativo potere di mercato e ove tali decisioni potrebbero creare una barriera al mercato unico o essere incompatibili con il diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi politici che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero perseguire. Detta procedura si applica fatta salva la procedura di notificazione di cui alla direttiva 98/34/CE, nonché le prerogative che il trattato conferisce alla Commissione in relazione alle violazioni del diritto comunitario.

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero ispirarsi ad una serie armonizzata di principi e obiettivi e nell'assolvere i compiti ad esse assegnati dal presente quadro normativo dovrebbero, se necessario, coordinare la loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri.

Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione stabilite dalla presente direttiva e dalle direttive particolari contribuiscono all'attuazione di politiche più ampie nei settori culturale, occupazionale, ambientale, della coesione sociale, urbanistico e dell'assetto del territorio.

L'obbligo per gli Stati membri di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel massimo conto l'opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, ossia che non imponga l'uso di un particolare tipo di tecnologia né che operi discriminazioni tra particolari tecnologie, non preclude l'adozione di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l'efficienza dello spettro.

Le radiofrequenze sono una risorsa essenziale per i servizi di comunicazione elettronica via radio e, nella misura in cui sono utilizzate per tali servizi, esse dovrebbero essere ripartite ed assegnate dalle autorità nazionali di regolamentazione in funzione di una serie di obiettivi e principi armonizzati che ne disciplinino l'azione, nonché secondo criteri trasparenti, non discriminatori ed obiettivi che tengano conto degli interessi democratici, sociali, linguistici e culturali connessi con l'uso della frequenza. È importante che la ripartizione e l'assegnazione delle radiofrequenze siano gestite nel modo più efficiente possibile. Il trasferimento delle radiofrequenze può costituire un mezzo efficace per conseguire un'utilizzazione più efficiente dello spettro radio, sempreché siano previste adeguate garanzie a tutela del pubblico interesse, e particolarmente la trasparenza di tali trasferimenti e la vigilanza da parte dell'autorità di regolamentazione. La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio)(13) istituisce un quadro di riferimento per l'armonizzazione delle radiofrequenze e le iniziative a norma della presente direttiva devono cercare di agevolare l'applicazione di detta decisione.

L'accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione gestiscano tutti gli elementi dei piani nazionali di numerazione, compresi i codici di punto d'origine per l'indirizzamento di rete. Laddove vi sia la necessità di armonizzare le risorse di numerazione nella Comunità per favorire lo sviluppo di servizi paneuropei, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione avvalendosi delle sue competenze di esecuzione. Ove ciò sia opportuno per assicurare la piena interoperabilità dei servizi, gli Stati membri dovrebbero coordinare le rispettive posizioni nazionali in conformità del trattato in seno alle istanze ed alle organizzazioni internazionali in cui vengono assunte decisioni in materia di numerazione. Le disposizioni della presente direttiva non definiscono nuovi settori di competenza per le autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'assegnazione dei nomi di dominio e dell'indirizzamento in Internet.

Gli Stati membri possono utilizzare, tra l'altro, sistemi di offerte concorrenti oppure di selezione comparativa per l'assegnazione delle radiofrequenze nonché di numeri aventi eccezionale valore economico. Nel gestire tali sistemi, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto delle disposizioni dell'articolo 8.

Va garantito che le procedure previste per la concessione del diritto di installare strutture siano tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vigano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici né il principio di neutralità in relazione al regime di proprietà esistente negli Stati membri.

La condivisione delle strutture può presentare vantaggi sotto il profilo urbanistico, della salute pubblica o per motivi ambientali e dovrebbe essere incentivata dalle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di accordi con le imprese su base volontaria. Nei casi in cui le imprese non dispongano di alternative economicamente valide può essere opportuna la condivisione obbligatoria delle strutture o della proprietà. Essa comprende, tra l'altro: la coubicazione fisica e la condivisione di condotti, piloni, antenne e sistemi di antenne. La condivisione obbligatoria delle strutture o delle proprietà può essere imposta alle imprese soltanto previa esauriente consultazione pubblica.

Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni ambientali, dette condivisioni obbligatorie possono comportare una riduzione dei livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni di sanità pubblica, con la conseguente necessità per gli operatori di installare un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura nazionale.

In alcuni casi sussiste l'esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale. La definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)14 si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tener conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cuialla presente direttiva è equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante non soltanto allorché esistono interconnessioni strutturali o di altro tipo tra di loro ma anche allorché la struttura del pertinente mercato è tale da comportare effetti coordinati, vale a dire tale da incoraggiare comportamenti anticoncorrenziali di parallelismo o allineamento sul mercato.

È essenziale che gli obblighi ex ante vengano imposti esclusivamente quando non esista una concorrenza effettiva, vale a dire sui mercati in cui una o più imprese detengono un significativo potere di mercato e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema. È pertanto necessario che la Commissione definisca a livello comunitario, in ottemperanza ai principi del diritto della concorrenza, gli orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e nel valutare se certe imprese esercitano un'influenza significativa. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare se un determinato mercato di prodotti o servizi sia effettivamente concorrenziale in una determinata area geografica, che può essere costituita dalla totalità o da una parte del territorio dello Stato membro interessato ovvero da parti limitrofe dei territori di Stati membri considerate nel loro complesso. Nel determinare se esista un'effettiva concorrenza si dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l'assenza di concorrenza effettiva sia duratura. Questi orientamenti affronteranno anche la questione dei nuovi mercati emergenti nei quali l'impresa leader verosimilmente detiene un significativo potere di mercato ma non per questo dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente gli orientamenti in modo da assicurare che continuino ad essere appropriati in un mercato in rapida evoluzione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno cooperare tra di loro qualora sia accertato che il mercato in questione è paneuropeo.

Nel valutare se un'impresa esercita un'influenza significativa in un determinato mercato le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agire conformemente alla normativa comunitaria e tenere nella massima considerazione gli orientamenti della Commissione.

La Comunità e gli Stati membri hanno assunto degli impegni di norme tecniche e in relazione al quadro normativo per le reti e i servizi di telecomunicazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

È opportuno che la normalizzazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Possono tuttavia permanere situazioni in cui è opportuno esigere l'osservanza di norme comunitarie specifiche per garantire l'interoperabilità nel mercato unico. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi15 non ha reso obbligatorio alcuno specifico sistema o servizio di trasmissione per la televisione digitale. Nell'ambito del Digital Video Broadcasting Group, gli operatori del mercato europeo hanno messo a punto una famiglia di sistemi di trasmissione televisiva che sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono diventate raccomandazioni dell'Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU). Qualsiasi decisione finalizzata a rendere obbligatoria l'attuazione delle suddette norme deve essere preceduta da un'esauriente consultazione pubblica. Le procedure di normalizzazione contemplate dalla presente direttiva lasciano impregiudicato il disposto della direttiva 1999/5/CE, della direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione16 e della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica17.

Al fine di garantire il libero flusso delle informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale dovrebbe essere promossa l'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi e delle apparecchiature terminali avanzate per la televisione digitale, a livello del consumatore. È auspicabile che i consumatori possano ricevere, a prescindere dal modo di trasmissione, tutti i servizi della televisione digitale interattiva, tenuto conto della neutralità tecnologica, del futuro progresso tecnologico, dell'esigenza di promuovere il passaggio alla televisione digitale e dello stato della concorrenza nei mercati dei servizi della televisione digitale. I fornitori delle piattaforme di televisione digitale interattiva dovrebbero tendere ad applicare un'"application programming interface" (API) aperta, conforme agli standard o alle specifiche adottate da un organismo di normalizzazione europeo. Il passaggio dalle esistenti API alle nuove API aperte dovrebbe essere incoraggiato e organizzato, per esempio attraverso un memorandum d'intesa fra tutti gli operatori del mercato interessato. Le API aperte facilitano l'interoperabilità, vale a dire la trasportabilità di contenuti interattivi fra meccanismi di fornitura e la piena funzionalità di tali contenuti sulle apparecchiature terminali avanzate. Si dovrebbe tener tuttavia conto dell'esigenza di non impedire il funzionamento dell'apparecchiatura ricevente e di proteggerla da attacchi dolosi, per esempio da virus.

Nell'eventualità che sorgano controversie fra imprese dello stesso Stato membro nel settore disciplinato dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi relativi all'accesso o all'interconnessione ovvero le modalità di trasferimento di elenchi di abbonati, la parte lesa che abbia negoziato in buona fede un accordo senza riuscire a raggiungerlo, dovrebbe avere il diritto di rivolgersi a un'autorità di regolamentazione nazionale per risolvere la controversia. Le autorità nazionali di regolamentazione devono avere il potere di imporre una soluzione alle parti. L'intervento di un'autorità nazionale di regolamentazione nella composizione di una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro deve mirare a garantire l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari.

Oltre ai mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e dal diritto comunitario è opportuno che sia esperibile una procedura semplice promossa ad istanza di una delle parti della controversia, per la risoluzione delle controversie transnazionali che non rientrano nelle competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione.

È opportuno che un unico comitato sostituisca il comitato ONP istituito dall'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE ed il comitato "Licenze" istituito dall'articolo 14 della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione18.

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di attuare una piena cooperazione si forniscano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve dovrebbe essere tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.

La Commissione ha manifestato l'intenzione di creare un gruppo di regolatori europei per reti e servizi di comunicazione elettronica, che costituirebbe un meccanismo atto ad incoraggiare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, nell'intento di promuovere lo sviluppo del mercato interno per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e di cercare di raggiungere una coerente applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari, soprattutto in quei settori in cui la legislazione nazionale che dà attuazione a quella comunitaria concede alle autorità nazionali di regolamentazione un considerevole potere discrezionale nell'applicazione delle relative norme.

Alle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere richiesto di cooperare l'una con l'altra e con la Commissione in modo trasparente, onde garantire un'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato per le comunicazioni o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbere decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della presente direttiva e delle direttive particolari.

Le misure che potrebbero influenzare il commercio tra gli Stati membri sono misure atte ad avere un'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui modelli di commercio fra Stati membri in modo tale da creare una barriera al mercato unico. Vi sono comprese misure che abbiano un'influenza significativa su operatori o utenti in altri Stati membri, fra le quali tra l'altro: misure che influenzano i prezzi agli utenti in altri Stati membri; misure che influenzano la capacità di un'impresa stabilita in un altro Stato membro di fornire un servizio di comunicazione elettronica, e in particolare misure che influenzano la capacità di offrire servizi su base transnazionale; infine, misure che influenzano le strutture o l'accesso al mercato, con ripercussioni per le imprese di altri Stati membri.

È opportuno che le disposizioni della presente direttiva vengano riesaminate a scadenze regolari, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o della situazione dei mercati.

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 199919, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Poiché lo scopo dell'azione proposta e cioè il raggiungimento di un quadro armonizzato per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Talune direttive e decisioni in tale settore dovrebbero essere abrogate.

La Commissione dovrebbe monitorare la transizione dal quadro vigente al nuovo quadro e può in particolare, in qualsiasi momento, presentare una proposta che abroga il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 sull'accesso disaggregato alla rete locale20,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Campo d'applicazione, finalità e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione e finalità

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali onde facilitare l’accesso agli utenti disabili; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.

2. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatti salvi gli obblighi imposti dal diritto comunitario o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica.

3. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.

3 bis. I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev’essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy. Dev’essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dev’essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.

4. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano altresì fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

5. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve eventuali misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming internazionale sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno della Comunità.

Art. 2

Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. a) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

  2. b) «mercati transnazionali», mercati individuati conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, che coprono la Comunità, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro.

  3. c) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

  4. d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

d bis) «punto terminale di rete», il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di abbonato o ad un nome di abbonato;

  1. e) «risorse correlate», servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l’altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

e bis) «servizi correlati», i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l’altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;

  1. f) "sistema di accesso condizionato", qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

  2. g) "autorità nazionale di regolamentazione", l'organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari;

  3. h) "utente", la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

  4. i) "consumatore", la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;

  5. j) "servizio universale", un insieme minimo di servizi di una qualità determinata definiti nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole;

  6. k) "abbonato", la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi;

  7. l) «direttive particolari», la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)21;

  8. m) "fornitura di una rete di comunicazione elettronica", la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;

  9. n) "utente finale", un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

  10. o) "apparecchiature digitali televisive avanzate", i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

  11. p) "Application Programming Interface (API)", interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali.

  12. q) «attribuzione di spettro radio», la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

  13. r) «interferenza dannosa», un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, comunitarie o nazionali applicabili;

  14. s) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale.

Capo II. Autorità nazionali di regolamentazione

Art. 3 Autorità nazionali di regolamentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione dalla presente direttiva e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente.

2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

3 bis. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall’incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l’esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell’ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell’esonero. Il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall’incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)22.

3 ter. Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.

3 quater. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.

4. Gli Stati membri rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché le autorità nazionali incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di un'autorità, gli Stati membri assicurano che le rispettive funzioni siano rese pubbliche in forma facilmente accessibile.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le loro competenze rispettive.

Art. 4 Diritto di ricorso

1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso. In attesa dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.

2. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali sono comunque sempre motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato.

3. Gli Stati membri raccolgono informazioni sull’argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Gli Stati membri forniscono tali informazioni alla Commissione e al BEREC su richiesta motivata di uno di essi.

Art. 5 Comunicazione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso. Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall’autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall’autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all’assolvimento di tale compito. L’autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il trattato le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un'altra autorità analoga di un altro Stato membro.

Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un'autorità nazionale di regolamentazione possano essere messe a disposizione di un'altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità di assolvere alle responsabilità che loro incombono in base al diritto comunitario.

3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione pubblichino le suddette informazioni nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza delle norme nazionali che disciplinano l'accesso del pubblico all'informazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza degli affari.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.

Art. 6 Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 9, e degli articoli 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d’informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l’autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un’informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale.

Art. 7 Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme e con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo lavorano in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati a norma dell’articolo 7 ter al termine della consultazione di cui all’articolo 6, qualora un’autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

  1. a) rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso); e

  2. b) influenzi gli scambi tra Stati membri,

essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell’articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all’autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

  1. a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1; oppure

  2. b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5,

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all’autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve.

5. Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può:

  1. a) adottare una decisione con cui si richieda ad un’autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura; e/o

  2. b) decidere di sciogliere le sue riserve in relazione ad un progetto di misura di cui al paragrafo 4.

Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC. La decisione è accompagnata da un’analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura.

6. Se la Commissione che ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 5 impone all’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l’autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l’autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3.

7. L’autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione.

8. L’autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell’articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).

9. In circostanze straordinarie l’autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all’altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC. La decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

Art. 7 bis Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

1. Quando la misura prevista di cui all’articolo 7, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell’articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione, entro il termine di un mese di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, può notificare all’autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario. In tal caso, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, dal BEREC o da altra autorità nazionale di regolamentazione.

2. Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e l’autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all’articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3. Entro sei settimane dall’inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, il BEREC, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, esprime un parere sulla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico.

4. Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della Commissione il BEREC coopera strettamente con l’autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione può:

  1. a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione di cui al paragrafo 1 nonché il parere e la consulenza del BEREC;

  2. b) mantenere il suo progetto di misura.

5. Qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione o non esprima un parere o qualora l’autorità nazionale di regolamentazione modifichi o mantenga il suo progetto di misura a norma del paragrafo 4, la Commissione, entro un mese dalla fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nella massima considerazione l’eventuale parere del BEREC, può:

  1. a) formulare una raccomandazione in cui si invita l’autorità nazionale di regolamentazione interessata a modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, e a fornire le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, e proposte specifiche a tal fine;

  2. b) decidere di sciogliere le sue riserve indicate conformemente al paragrafo 1.

6. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l’autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 6.

7. L’autorità nazionale di regolamentazione che decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 5, lettera a), fornisce una giustificazione motivata.

8. L’autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

Art. 7 ter Disposizioni di attuazione

1. Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione del parere del BEREC, la Commissione può adottare raccomandazioni e/o orientamenti in relazione all’articolo 7 che definiscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

Capo III. Funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione

Art. 8 Obiettivi generali e principi dell'attività di regolamentazione

1.

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

Salvo diversa disposizione dell’articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nella massima considerazione l’opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono contribuire nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l'altro:

  1. a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;

  2. b) garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;

  3. c)

  4. d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l'altro:

  1. a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo;

  2. b) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end);

  3. d) collaborando tra loro, con la Commissione e con il BEREC per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l’applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, tra l'altro:

  1. a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale quale specificato nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

  2. b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie espletate da un organismo indipendente dalle parti in causa;

  3. c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;

  4. d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare imponendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

  5. e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;

  6. f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche.

  7. g) promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta.

5. Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l’altro:

  1. a) promuovendo la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell’arco di opportuni periodi di revisione;

  2. b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

  3. c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;

  4. d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

  5. e) tenendo debito conto della varietà delle condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio di uno Stato membro;

  6. f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

Art. 8 bis Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nella Comunità europea. A tal fine essi prendono in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.

2. Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nella Comunità europea e, ove opportuno, l’instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG), istituito con decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio»23, può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio, in conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.

4. Ove necessario per assicurare l’efficace coordinamento degli interessi della Comunità europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell’RSPG, può proporre obiettivi politici comuni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 9 Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1. Tenendo debito conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 8 e 8 bis. Essi garantiscono che l’attribuzione degli spettri ai fini dei servizi di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d’uso individuali in materia da parte delle autorità nazionali competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nell’applicare il presente articolo gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell’UIT, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2. Gli Stati membri promuovono l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi. In tale contesto gli Stati membri agiscono ai sensi dell’articolo 8 bis e della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie usate per i servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano di assegnazione delle frequenze nazionali a norma del diritto comunitario. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

  1. a) evitare interferenze dannose;

  2. b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;

  3. c) assicurare la qualità tecnica del servizio;

  4. d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;

  5. e) salvaguardare l’uso efficiente dello spettro; oppure

  6. f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 4.

4. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze a norma del diritto comunitario. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell’UIT. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale definito dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:

  1. a) garantire la sicurezza della vita;

  2. b) la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale;

  3. c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure

  4. d) la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, ad esempio mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri a norma del diritto comunitario.

5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

6. I paragrafi 3 e 4 si applicano agli spettri radio attribuiti ai fini dei servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal 25 maggio 2011. Alle attribuzioni degli spettri radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali esistenti al 25 maggio 2011 si applicano le disposizioni dell’articolo 9 bis.

7. Fatte salve le disposizioni delle direttive particolari e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, gli Stati membri possono stabilire norme volte a impedire l’accumulo di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d’uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d’uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.

Art. 9 bis Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti

1. Per un periodo di cinque anni a partire dal 25 maggio 2011, gli Stati membri possono consentire ai titolari di diritti d’uso delle radio frequenze concessi prima di quella data e che rimarranno validi per un periodo non inferiore a cinque anni di presentare all’autorità nazionale competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4. Prima di adottare la sua decisione, l’autorità nazionale competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l’entità del diritto dopo il riesame, e concede al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.

2. Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti autorizzazioni generali/diritti d’uso individuali e attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica esistenti al 25 maggio 2011.

3. Nell’applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.

4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d’uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Art. 9 ter Trasferimento o affitto di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese, secondo le condizioni legate ai diritti d’uso delle radiofrequenze e secondo le procedure nazionali, i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma del paragrafo 3. Sulle altre bande gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o affittare i diritti d’uso delle radiofrequenze ad altre imprese secondo le procedure nazionali. Le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d’uso delle radiofrequenze continuano ad applicarsi dopo il trasferimento o la locazione, salva indicazione contraria dell’autorità nazionale competente. Gli Stati membri possono anche stabilire che le disposizioni del presente paragrafo non si applichino qualora il diritto individuale dell’impresa ad utilizzare le frequenze radio sia stato inizialmente ottenuto a titolo gratuito.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l’intenzione di un’impresa di trasferire diritti d’uso delle radiofrequenze e l’avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità responsabile della concessione dei diritti individuali di uso siano resi pubblici. Qualora l’uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti rispettano quest’uso armonizzato.

3. La Commissione può adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d’uso delle radiofrequenze possono essere trasferiti o affittati tra imprese. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva. Tali misure tecniche di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.