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Sez. 1, Sentenza n. 296 del 07/02/1970 (Rv. 345166 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - MANIFESTAZIONE TACITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - VERBALIZZAZIONE - FUNZIONE - REQUISITI DI VALIDITA - NON E TALE.*
Stato
decisa il 1970-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345166-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - MANIFESTAZIONE TACITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - VERBALIZZAZIONE - FUNZIONE - REQUISITI DI VALIDITA - NON E TALE.*

Non e configurabile una manifestazione tacita di volonta del consiglio di amministrazione di una societa, non potendo un organo collegiale manifestare la sua volonta per facta concludentia, anche se nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione delle societa di capitali la verbalizzazione, assumendo una funzione meramente certificativa della volonta gia formata con la votazione, non costituisce requisito di validita dell'atto. (nella specie, si assumeva che all'erede di un socio defunto fosse stata attribuita la qualita di socio per il comportamento tenuto da alcuni componenti del consiglio di amministrazione della societa. I giudici di merito avevano disatteso tale assunto ed il SC, ritenendo esatta la decisione, ha enunciato il principio che precede<. (V 1322-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)