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Sez. 6, Sentenza n. 9801 del 26/01/1981 Ud. (dep. 04/11/1981) Rv. 150806 - 01

EFFETTI - PRECLUSIONI: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - SENTENZA PRONUNCIATA NEL PROCEDIMENTO CONTRO PERSONA CALUNNIATA - EFFICACIA DI GIUDICATO NEL PROCEDIMENTO PER CALUNNIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150806-01

EFFETTI - PRECLUSIONI: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - SENTENZA PRONUNCIATA NEL PROCEDIMENTO CONTRO PERSONA CALUNNIATA - EFFICACIA DI GIUDICATO NEL PROCEDIMENTO PER CALUNNIA - ESCLUSIONE.*

Pur essendo l'innocenza del calunniato un presupposto del delitto di calunnia, la sentenza pronunciata nel procedimento contro l'incolpato non fa stato in quello contro il calunniatore, essendovi completa autonomia fra i due giudizi. Nel giudizio ex art. 368 cod. pen.è perciò consentito al giudice rivalutare i fatti che hanno formato oggetto di esame nel procedimento contro l'incolpato, sia pure ai soli effetti dell'accertamento della falsità del calunniatore. (Conf mass n 118158; (Conf mass n 88640).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)