Sez. 6, Sentenza n. 9801 del 26/01/1981 Ud. (dep. 04/11/1981) Rv. 150806 - 01
EFFETTI - PRECLUSIONI: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - SENTENZA PRONUNCIATA NEL PROCEDIMENTO CONTRO PERSONA CALUNNIATA - EFFICACIA DI GIUDICATO NEL PROCEDIMENTO PER CALUNNIA - ESCLUSIONE.*
EFFETTI - PRECLUSIONI: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - SENTENZA PRONUNCIATA NEL PROCEDIMENTO CONTRO PERSONA CALUNNIATA - EFFICACIA DI GIUDICATO NEL PROCEDIMENTO PER CALUNNIA - ESCLUSIONE.*
Pur essendo l'innocenza del calunniato un presupposto del delitto di calunnia, la sentenza pronunciata nel procedimento contro l'incolpato non fa stato in quello contro il calunniatore, essendovi completa autonomia fra i due giudizi. Nel giudizio ex art. 368 cod. pen.è perciò consentito al giudice rivalutare i fatti che hanno formato oggetto di esame nel procedimento contro l'incolpato, sia pure ai soli effetti dell'accertamento della falsità del calunniatore. (Conf mass n 118158; (Conf mass n 88640).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)