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Sez. 1, Sentenza n. 3377 del 17/10/1975 (Rv. 377519 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - CONSULENZA D'UFFICIO - FONDAMENTO - ESONERO DELLE PARTI DALLO ONERE DELLA PROVA - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSEGNO DI DIVORZIO.*
Stato
decisa il 1975-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377519-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - CONSULENZA D'UFFICIO - FONDAMENTO - ESONERO DELLE PARTI DALLO ONERE DELLA PROVA - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSEGNO DI DIVORZIO.*

La consulenza tecnica non puo essere intesa come un mezzo rivolto ad esonerare le parti dall'Onere della prova, ne puo essere ammessa per raccogliere elementi di fatto che la parte avrebbe potuto e dovuto altrimenti dimostrare. (nella specie, la SC, sulla base del suindicato principio, ha ritenuto che, in una controversia avente ad oggetto la liquidazione dell'assegno di divorzio, esattamente i giudici del merito non avevano ammesso la consulenza tecnica sulle condizioni di salute della moglie, non avendo costei prodotto alcun certificato medico, ne indicato altri elementi di prova a dimostrazione delle sue asserite cattive condizioni di salute). (Conf 1811/72, mass n 358805).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)