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Sez. U - , Sentenza n. 9156 del 12/04/2018 (Rv. 647917 - 02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Magistrato giudicante - Mancato rinvio di procedimento penale per impedimento dell'imputato detenuto - Rinvio dello stesso procedimento penale a collega che non poteva trattarlo - Illeciti disciplinari - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647917-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

Integra l'illecito disciplinare costituito dalla grave violazione di legge dovuta a negligenza inescusabile, di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del giudice che, essendo a conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato per altra causa, in quanto dichiarato dal difensore, abbia omesso, per colpa inescusabile, di rinviare la trattazione del processo, al fine di disporre la traduzione del detenuto, senza delibare la sussistenza di una causa di legittimo impedimento a comparire, con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti in mancanza di un'espressa rinuncia dell'imputato a presenziare al giudizio, e che, dopo aver riqualificato l'imputazione per un fatto diverso, abbia rinviato la causa davanti ad altro giudice impedito a trattare il processo penale, in quanto di prima nomina ex art. 13, comma 2, d.lgs. 160 del 2006, in violazione di previsioni tabellari e del principio di immutabilità del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)