diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7827 del 18/02/1981 Ud. (dep. 04/08/1981) Rv. 150079 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - NULLITÀ - OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO) - NULLITÀ DELL'INTERO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150079-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - NULLITÀ - OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO) - NULLITÀ DELL'INTERO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

L'omissione iniziale della comunicazione giudiziaria non travolge l'intero giudizio bensì solo quella parte dell'istruzione compiuta illegittimamente, ed assume Rilevanza nell'ulteriore corso del giudizio nei limiti in cui gli Atti invalidamente acquisiti vengano utilizzati in successivi Atti. In particolare, qualora l'ordinanza di rinvio a giudizio trovi fondamento in Atti legittimamente acquisiti, la nullità degli Atti compiuti in violazione dell'art. 304 cod. proc. pen. resta circoscritta agli Atti stessi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)