Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Testo in vigore al
Art. 66 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57
1. Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilita' da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilita', denunziati contro alcuno dei candidati.
2. Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 75.
3. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.
4. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.
5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma, se il Comune ha piu' di una sezione elettorale, l'invio e' fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.
Art. 67 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art 37
1. Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha piu' sezioni, nel giorno di martedi' successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi alle ore otto del mercoledi', riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, un unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 75.
2. Il segretario della prima sezione e' segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.
3. Per la validita' delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualita' per intervenirvi.
Sezione III. Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Art. 68 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 59, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 38
1. Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna ai presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle gia' esaminate di eguale contrassegno.
2. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonche' da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.
3. Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.
4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54.
Art. 69 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39
1. La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere annessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui ad comma seguente.
2. Sono trulli i voti contenuti in schede che:
1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Art. 70 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61
1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risulta lo e lo certifica nel verbale.
2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.
3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art.
5. 54, ultimo comma.
Art. 71 T. U. 9 aprile 1951, n. 203, art. 62
1. L'Ufficio centrale e' costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.
2. Al presidente dell'Ufficio centrale spetta il trattamento economico stabilito, dall'art. 26 per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.
Art. 72 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936, n. 136, art. 40
1. Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedi' successivo alla votazione, se possibile, u al piu' tardi la mattina del mercoledi', riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.
2. Ludi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
3. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.
4. La cifra individuale di ciascun candidato e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di questa ultima, per sorteggio.
6. Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.
Art. 73 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 65
1. Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, hanno riportato le cifre individuali piu' elevate e, a parita' di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilita' da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 75.
Art. 74 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66
1. Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'Ufficio centrale.
2. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio.
3. L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.
4. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilita' nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.
5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.
7. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.
Capo VII. Della convalida e delle surrogazioni
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 75 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 41
1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del presente Capo.
2. Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela.
Sezione II. Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.
Art. 76 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68
1. Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti e' nulla, gli si sostituisce quegli che riporto', dopo gli eletti, maggiori voti.
Art. 77 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69
1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
2. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.
Art. 78 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 70, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16, ultimo comma
1. Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello che riporto' maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano.
2. In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 76.
3. Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, e' surrogato a termini dell'art. 76; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.
Sezione III. Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Art. 79 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71
1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
2. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi, nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.
Art. 80 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72
1. Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista piu' alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la piu' alta cifra individuale.
2. In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente.
3. Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, e' surrogato a termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.
Art. 81 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 42
1. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Capo VIII. Dei ricorsi
Art. 82 T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, u. c., 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43
1. Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 75, e' ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.
2. Il ricorso entro lo stesso termine, per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.
3. Se il Consiglio comunale non provvede con decisione definitiva sui ricorsi entro due mesi dalla loro notifica, e' di essi investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.
4. Il Sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.
5. Contro la decisione del Consiglio comunale e' ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
6. Il ricorso a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.
7. Contro la decisione della, Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.
8. L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di un ricorso alla Corte d'appello.
Art. 83 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43
1. Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del Comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente.
3. Contro la decisione del Consiglio comunale e' ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente.
4. Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.
5. Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.
Art. 84 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 76
1. Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono ricorsi loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
Art. 85 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44
1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Prefetto provvede alla amministrazione dei Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.
2. Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla, data in cui la decisione di annullamento e' diventa definitiva.
3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perche' si e' verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 60.
Capo IX. Delle disposizioni penali
Art. 86 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77
1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, da', offre o promette qualunque utilita' ad uno o piu' elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilita' promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'.