Sez. 3, Sentenza n. 915 del 22/03/1968 (Rv. 332263 - 01)
VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - VENDITE A CATENA - TRASCRIZIONE AL PRA A NOME DELL'ULTIMO ACQUIRENTE - LEGITTIMITA - TRASCRIZIONE - FUNZIONE.*
VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - VENDITE A CATENA - TRASCRIZIONE AL PRA A NOME DELL'ULTIMO ACQUIRENTE - LEGITTIMITA - TRASCRIZIONE - FUNZIONE.*
Nel caso di vendite successive di autoveicoli (cosidette vendite a catena) nulla vieta che la trascrizione del passaggio di proprieta al PRA venga eseguita a nome dell'ultimo acquirente. Tale trascrizione, infatti, non e prescritta come requisito di validita ed efficacia dei trasferimenti di proprieta degli autoveicoli, ma e richiesta dalla legge solo come misura di cautela e di sicurezza per l'ipotesi di conflitto fra piu persone che vantino diritti sugli autoveicoli medesimi.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)