Sez. 3, Sentenza n. 1145 del 30/10/2001 Ud. (dep. 14/01/2002) Rv. 221010 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Liquidazione del danno in favore dell'ente territoriale parte civile - Accertamento in concreto di un danno ambientale - Necessità - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In materia ambientale, la liquidazione del danno in favore dell'Ente Territoriale costituitosi parte civile, e nel cui ambito il danno ambientale ha avuto luogo, presuppone necessariamente la verificazione di un concreto danno all'ambiente che arrechi un pregiudizio alla qualità della vita della collettività di riferimento. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato la risarcibilità del danno all'immagine dell'Ente territoriale qualora sia stato concretamente accertato il suddetto danno ambientale, al quale si collega come aspetto non patrimoniale la menomazione del rilievo istituzionale dell'ente).
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)