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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13717 del 17/06/2014 (Rv. 631242 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | Vendita mista a permuta - Vizio delle cose date in permuta - Risarcimento del danno - Condizioni - Prova dell'eliminazione del vizio - Irrilevanza - Cumulo dell'azione risarcitoria con la "quanti minoris" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631242-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO

In materia di contratto misto di vendita e permuta, data l'applicabilità delle norme sulla vendita, con o senza la clausola di compatibilità di cui all'art. 1555 cod. civ. (a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l'una o l'altra causa negoziale), l'accertamento del vizio di una delle cose date in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettiva sua eliminazione, la cui necessità determina comunque una riduzione del valore della "res". Tale risarcimento può essere escluso solo se cumulato con un'"actio quanti minoris", giacché in tal caso esso assume la valenza di un'eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un'azione di esatto adempimento, a sua volta esclusa in materia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 1555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)