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Sez. L, Sentenza n. 12474 del 20/11/1991 (Rv. 474706 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Consorzio Autostrada Messina-Palermo - Ente pubblico non economico - Carattere industriale dell'attività svolta - Conseguenza - Iscrizione dei propri dirigenti all'INPDAI - Obbligatorietà - Limiti.
Stato
decisa il 1991-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474706-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere

La lata dizione dell'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44, integrativa dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967, è finalizzata a ricomprendere nel proprio ambito - ai fini dell'inquadramento assicurativo dei loro dirigenti all'INPDAI - tutti i datori di lavoro, anche pubblici, ancorché non imprese, operanti nel settore dell'economica mediante un'attività obiettivamente industriale, siccome diretta alla produzione di beni o servizi in via diretta o in via ausiliaria all'attività industriale di terzi. Pertanto, il Consorzio Autostrada Messina- Palermo, nonostante sia un ente pubblico non economico, svolgente, anche al di fuori di un'organizzazione imprenditoriale, attività obiettivamente industriale (di progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada) deve iscrivere i propri dipendenti all'INPDAI, ove essi abbiano qualità di dirigenti e sempre che costoro, se già iscritti alla C.P.D.E.L., non abbiano regolarmente esercitato la facoltà di optare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della citata legge n. 44 del 1973 o dalla data di nomina a dirigente, per la conservazione del trattamento previdenziale in atto.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)