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Sez. 2, Sentenza n. 22130 del 04/04/2014 Ud. (dep. 29/05/2014) Rv. 259980 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE | Danno patrimoniale di speciale tenuità - Reati contro il patrimonio - Delitto tentato - Compatibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259980-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE

Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie in tema di tentata rapina).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. D, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)