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Sez. L, Sentenza n. 18948 del 16/09/2011 (Rv. 618959 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Part - Time - Limite orario - Prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento del tempo pieno - Necessità - Applicazione al personale della scuola - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618959-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il rapporto di lavoro part-time non può essere costituito con prestazione lavorativa superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno trovando applicazione la medesima regola - introdotta in via generale dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993 e dall'art. 1, comma 56, della legge n. 662 del 1996 - anche al personale docente statale, attesa l'espressa indicazione contenuta nell'ordinanza ministeriale n. 446 del 1997 del Ministero della Pubblica istruzione che ha abrogato per incompatibilità la precedente ordinanza n. 179 del 1989 che consentiva, invece, al personale docente la possibilità del part-time con un minimo di 7 ore ed un massimo di 12.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)