Sez. 5, Sentenza n. 4993 del 08/05/1981 Ud. (dep. 27/05/1981) Rv. 149037 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ASSEGNO FIRMATO IN BIANCO - MOMENTO CONSUMATIVO - AMNISTIA - RIFERIMENTO ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE E NON A QUELLA APPOSTA SUL TITOLO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ASSEGNO FIRMATO IN BIANCO - MOMENTO CONSUMATIVO - AMNISTIA - RIFERIMENTO ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE E NON A QUELLA APPOSTA SUL TITOLO.*
L'assegno bancario firmato in bianco, cioe senza indicazione dell'importo e privo di altri requisiti prescritti dalla legge, e da includersi tra i titoli di credito trasmissibili per girata. La sua emissione a vuoto integra, pertanto, il reato di cui all'art 116 n 2 RD 1933, n 1736 anche prima che venga completato con le indicazioni prescritte e il reato si consuma nel momento in cui il titolo viene consegnato al prenditore e non gia in quello diverso in cui il prenditore lo riempie e lo trasmette ad altri. Ne deriva che, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, deve farsi riferimento alla data di negoziazione e non a quella apposta sul titolo.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)