Sez. 3, Ordinanza n. 13033 del 05/06/2009 (Rv. 608560 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto stipulato per pubblicizzare la propria attività commerciale sulle pagine degli elenchi telefonici confezionati dal commissionario - Disciplina del consumatore - Art. 1469-bis cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Non riveste la qualità di consumatore, e non può quindi invocare a proprio favore la norma dell'art. 1469-bis cod. civ. la parte contrattuale che abbia stipulato il contratto per pubblicizzare la propria attività commerciale sulle pagine degli elenchi telefonici confezionati dal commissionario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)