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Sez. 3, Ordinanza n. 13033 del 05/06/2009 (Rv. 608560 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto stipulato per pubblicizzare la propria attività commerciale sulle pagine degli elenchi telefonici confezionati dal commissionario - Disciplina del consumatore - Art. 1469-bis cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608560-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Non riveste la qualità di consumatore, e non può quindi invocare a proprio favore la norma dell'art. 1469-bis cod. civ. la parte contrattuale che abbia stipulato il contratto per pubblicizzare la propria attività commerciale sulle pagine degli elenchi telefonici confezionati dal commissionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)