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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19692 del 12/11/2012 (Rv. 624298 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI | Investimenti nelle aree svantaggiate - Credito d'imposta "ex" legge n.388 del 2000 - Fruizione - Condizioni - Art. 62, comma primo, lett. A) della legge n. 289 del 2002 - Onere dell'invio telematico della informativa sul contenuto dell'investimento - Termine del 28 febbraio 2003 - Previsione a pena di decadenza - Sussistenza - Conseguenze - Termine legale non superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa.
Stato
decisa il 2012-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624298-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI

L'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dall'art. 62, primo comma, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (cosiddetto "modello CVS") essendo il suddetto termine previsto dall'art. 62 cit. a pena di decadenza, non assumendo, invero, alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dall'art.3, comma terzo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l'interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazioe del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 1, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)