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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 213 del 2015

Decisione
decisa il 2015-10-07, depositata il 2015-10-29
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:213
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 38578

  • Bilancio e contabilità pubblica
  • Ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano
  • Ius superveniens parzialmente modificativo della normativa censurata
  • Accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014
  • Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte costituita
  • Estinzione del processo.
Leggi la massima
È estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 148 del 2011, impugnati dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento a plurimi parametri statutari. Infatti, è intervenuto ius superveniens in modifica del comma 36 dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011; inoltre, nella specie, sono intervenute le rinunce ai ricorsi dei ricorrenti, a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, accettate dalle controparti costituite che hanno determinato, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 69 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 79 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 103 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 104 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 107 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 9 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 10 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 10-bis d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  • art. 75 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.148, promossi dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorsi notificati il 15 novembre 2011, depositati in cancelleria il 23 novembre 2011 ed iscritti rispettivamente ai numeri 142, 143 e 152 del registro ricorsi 2011. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.
punto 1
Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 142, n. 143 e n. 152 del 2011, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l'art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148; che, in particolare, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché in riferimento al principio di leale collaborazione; che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 69, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, in relazione agli artt. 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione; che con riferimento a tutti i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate; che il censurato comma 36 dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 è stato modificato dall'art. 1, comma 299, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»; che successivamente, a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno rinunciato all'impugnazione dell'art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del d.l. n. 138 del 2011; che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto le medesime norme, censurate in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti, essendo stata riservata a separata decisione la trattazione delle questioni vertenti sull'altra disposizione con essi impugnata; che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata rinuncia da parte delle ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri; che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze