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Sez. 3, Sentenza n. 1313 del 09/04/1975 (Rv. 374830 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONDIZIONI - INDEROGABILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374830-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA PER TERRITORIO - CONDIZIONI - INDEROGABILITA.*

La Competenza attribuita alle Sezioni specializzate agrarie per la decisione delle controversie in materia di canoni e di proroghe di contratti agrari, non soltanto ha carattere funzionale ratione materiae, ma e anche territorialmente inderogabile, perche il giudice naturale particolarmente qualificato a decidere tali controversie viene ad identificarsi con il giudice loci rei sitae. (Conf 213/73, mass n 362031; 3162/69, mass n 343134).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)