diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1127 del 19/11/1968 Ud. (dep. 22/02/1969) Rv. 110389 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - SUPERFLUITA DELLA PRESENZA DELL'IMPUTATO PER L'ESERCIZIO DELLA AZIONE PENALE.*
Stato
decisa il 1968-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110389-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - SUPERFLUITA DELLA PRESENZA DELL'IMPUTATO PER L'ESERCIZIO DELLA AZIONE PENALE.*

Il principio della specialita dell'estradizione non e causa di improcedibilita dell'Azione penale, quando la presenza fisica dell'imputato non assume particolare interesse per l'Esercizio dell'Azione stessa, purche siano osservate le norme sulla notificazione degli Atti e sia rispettato il diritto della difesa. (Conf.108075, 107463, anno 1968 105519, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)