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Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)

Testo in vigore al

Art. 104 Contabilizzazione

1.

Le autorità doganali di cui all'articolo 101 contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti, come determinato conformemente a tale articolo.

Il primo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, secondo comma.

2. Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che, a norma dell'articolo 103, corrispondono a un'obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore.

3. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l'obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.

Art. 105 Termine per la contabilizzazione

1.

Quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana delle merci per un regime doganale diverso dall'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione o di qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, le autorità doganali devono contabilizzare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti entro quattordici giorni dallo svincolo delle merci.

Tuttavia, sempre che il pagamento sia stato garantito, l'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali, che non può superare trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.

2.

Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data in cui è determinato l'importo dei dazi dovuti o stabilito l'obbligo di pagare tali dazi all'importazione o all'esportazione.

Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguarda una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti deve essere contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Quando l'obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti è contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in questione e di prendere una decisione.

4. Il paragrafo 3 si applica all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, o è stato determinato e contabilizzato a un livello inferiore all'importo dovuto.

5. I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.

6. La contabilizzazione può essere rinviata nel caso di cui all'articolo 102, paragrafo 3, secondo comma, fino a quando la notifica dell'obbligazione doganale non arrechi più un pregiudizio a un'indagine penale.

Art. 107 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un'obbligazione doganale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Sezione 2. Pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione

Art. 108 Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento

1.

Gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione, corrispondenti a un'obbligazione doganale notificata a norma dell'articolo 102, devono essere pagati dal debitore entro il termine prescritto dalle autorità doganali.

Fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell'obbligazione doganale. In caso di contabilizzazioni globali alle condizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, esso è fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 110.

Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono prorogare tale termine quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti sia stato determinato nel corso del controllo a posteriori di cui all'articolo 48. Fatto salvo l'articolo 112, paragrafo 1, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo.

2. Se il debitore fruisce di un'agevolazione di pagamento a norma degli articoli da 110 a 112, il pagamento è effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.

3. Il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale è sospeso in uno dei casi seguenti:

  1. a) quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell'articolo 121;

  2. b) quando le merci sono destinate a essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;

  3. c) quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79 e ci si trova in presenza di più debitori.

Art. 109 Pagamento

1. Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione, conformemente alla normativa nazionale.

2. Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.

3. Il debitore può pagare comunque, totalmente o parzialmente, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione prima della scadenza del periodo che gli è stato concesso per effettuare il pagamento.

Art. 110 Dilazione di pagamento

Le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:

  1. a) singolarmente per ogni importo dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzato a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 105, paragrafo 4;

  2. b) globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;

  3. c) globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma.

Art. 111 Periodi per la dilazione di pagamento

1. La dilazione di pagamento di cui all'articolo 110 è di trenta giorni.

2. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 110, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l'obbligazione doganale viene notificata al debitore.

3. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 110, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.

4. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 110, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.

5. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.

6.

Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di una settimana, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana in questione.

Quando i suddetti periodi sono di un mese, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato entro il sedicesimo giorno del mese successivo al mese in questione.

Art. 112 Altre agevolazioni di pagamento

1. Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.

2.

La concessione di agevolazioni a norma del paragrafo 1 comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.

Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come valuta il tasso di interesse di credito è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Per uno Stato membro la cui moneta non é l'euro, il tasso di interesse di credito è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto percentuale.

3. Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

4. Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di credito se l'importo per ciascuna riscossione è inferiore a 10 EUR.

Art. 113 Esecuzione coatta del pagamento

Quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.

Art. 114 Interesse di mora

1.

Sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.

Per gli Stati membri la cui moneta é l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali.

Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali.

2.

Se l'obbligazione doganale è sorta sulla base dell'articolo 79 o dell'articolo 82, o se la notifica dell'obbligazione doganale avviene in seguito a un controllo ex post, oltre all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale fino alla data della notifica.

Il tasso dell'interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 1.

3. Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

4. Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di mora se l'importo per ciascuna è inferiore a 10 EUR.

Art. 115 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le norme relative alla sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale di cui all'articolo 108, paragrafo 3, e al periodo della sospensione.

Sezione 3. Rimborso e sgravio

Art. 116 Disposizioni generali

1.

Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:

  1. a) importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso;

  2. b) merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;

  3. c) errore delle autorità competenti;

  4. d) equità.

Si procede al rimborso dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell'articolo 174.

2. Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione di cui al paragrafo 1 ove questo sia di importo pari o superiore a 10 EUR, eccetto nei casi in cui la persona interessata richiede il rimborso o lo sgravio di un importo inferiore.

3.

Qualora le autorità doganali ritengano che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base dell'articolo 119 o dell'articolo 120, lo Stato membro interessato trasmette il fascicolo alla Commissione per decisione nei seguenti casi:

  1. a) se le autorità doganali ritengono che le circostanze particolari siano conseguenza dell'inadempienza della Commissione agli obblighi a essa incombenti;

  2. b) se le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 119;

  3. c) se le circostanze del caso sono legate ai risultati di un'inchiesta unionale effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola5, o sulla base di un'altra disposizione unionale o di un accordo concluso dall'Unione con taluni paesi o gruppi di paesi in cui sia prevista la possibilità di procedere a tali inchieste unionali;

  4. d) se l'importo potenzialmente dovuto dalla persona interessata in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione è pari o superiore a 500000 EUR a seguito di un errore o di circostanze particolari.

In deroga al primo comma, i fascicoli non sono trasmessi nei seguenti casi:

  1. a) se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili;

  2. b) se alla Commissione è già sottoposto un caso che presenta elementi di fatto e di diritto comparabili.

4. Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, che l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 117, 119 o 120, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.

5. Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell'obbligazione doganale sia dovuta a una frode del debitore.

6.

Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.

Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.

In tali casi, l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è fissato conformemente all'articolo 112.

7.

Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l'obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell'articolo 103.

In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 6, secondo comma, sono rimborsati.

Art. 117 Importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione qualora l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata superi l'importo dovuto o l'obbligazione doganale sia stata notificata al debitore non conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, secondo comma, lettera c) o d).

2. Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fonda sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di altre misure tariffarie favorevoli, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione della domanda, corredata dei documenti necessari, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. a) nel caso di un contingente tariffario, il suo volume non risulti esaurito;

  2. b) negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente da pagare.

Art. 118 Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto

1.

Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione quando la notifica dell'obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall'importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate.

Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.

2. In deroga al paragrafo 3, il rimborso o lo sgravio viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare a utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto e purché escano dal territorio doganale dell'Unione.

3. Il rimborso o lo sgravio non è concesso se:

  1. a) le merci, prima di essere immesse in libera pratica, sono state sottoposte a una particolare procedura di prova, a meno che non sia stabilito che lo stato difettoso delle merci o la loro non conformità alle clausole del contratto non avrebbero potuto essere scoperti normalmente durante tali prove;

  2. b) il carattere difettoso delle merci era stato preso in considerazione al momento dell'elaborazione delle clausole del contratto, in particolare del prezzo, prima del vincolo delle merci a un regime doganale comportante l'insorgenza di un'obbligazione doganale; o

  3. c) le merci sono vendute dal richiedente dopo che ne è stato constatato lo stato difettoso o la non conformità alle clausole del contratto.

4. Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali autorizzano che le merci, anziché uscire dal territorio doganale dell'Unione, siano vincolate a un regime di perfezionamento attivo, anche a fini di distruzione, o di transito esterno, di deposito doganale o di zona franca.

Art. 119 Errore delle autorità competenti

1. In casi diversi da quelli di cui all'articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 120 si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:

  1. a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e

  2. b) il debitore ha agito in buona fede.

2. Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 117, paragrafo 2, il rimborso o lo sgravio è concesso quando, per un errore delle autorità doganali, il dazio ridotto o nullo non sia stato applicato e la dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica conteneva tutti gli elementi ed era corredata di tutti i documenti necessari per l'applicazione del dazio ridotto o nullo.

3.

Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.

Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.

Art. 120 Equità

1. In casi diversi da quelli di cui all'articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 119, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione quando un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.

2. Si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio dalla riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione.

Art. 121 Procedura di rimborso e sgravio

1.

Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 116 sono presentate alle autorità doganali entro i termini seguenti:

  1. a) in caso di importi di dazi all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;

  2. b) in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;

  3. c) in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all'invalidamento.

Il termine di cui alle lettere a) e b) del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.

2. Se le autorità doganali non sono in grado, sulla base dei motivi addotti, di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione, sono tenute a esaminare il merito di una domanda di rimborso o di sgravio alla luce degli altri motivi di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 116.

3. Se è stato presentato un ricorso a norma dell'articolo 44 avverso la notifica dell'obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, è sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

4. Se un'autorità doganale concede il rimborso o lo sgravio conformemente agli articoli 119 e 120, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.

Art. 122 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che stabiliscano le norme alle quali deve conformarsi al momento dell'adozione di una decisione di cui all'articolo 116, paragrafo 2, e, in particolare, in merito a quanto segue:

  1. a) le condizioni per l'accettazione del fascicolo;

  2. b) il termine per l'adozione di una decisione e la sospensione di tale termine

  3. c) la comunicazione relativa alle motivazioni su cui la Commissione intende basare la sua decisione, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona interessata;

  4. d) la notifica della decisione;

  5. e) le conseguenze della mancata adozione di una decisione o della mancata notifica della stessa.

Art. 123 Conferimento di competenze di esecuzione

1.

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

  1. a) il rimborso e lo sgravio di cui all'articolo 116;

  2. b) l'informazione alla Commissione conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, e le informazioni che devono essere fornite.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

2.

La Commissione adotta la decisione di cui all'articolo 116, paragrafo 3, mediante atti di esecuzione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 285, paragrafo 2.

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto con procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

Capo 4. Estinzione dell'obbligazione doganale

Art. 124 Estinzione

1. Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue:

  1. a) se non è più possibile notificare al debitore l'obbligazione doganale conformemente all'articolo 103;

  2. b) con il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione;

  3. c) con lo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione, fatto salvo il paragrafo 5;

  4. d) quando, per merci dichiarate per un regime doganale che comporta l'obbligo di pagare dazi all'importazione o all'esportazione, la dichiarazione in dogana viene invalidata;

  5. e) quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;

  6. f) quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate allo Stato;

  7. g) quando la scomparsa delle merci o l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona.

  8. h) quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 82 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    1. i) l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;

    2. ii) vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;

  9. i) quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale sono state esportate con l'autorizzazione delle autorità doganali;

  10. j) quando l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo 78 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate;

  11. k) quando, fatto salvo il paragrafo 6, l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79 e sono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell'Unione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), l'obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.

3. Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un'obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non unionali.

4. Le disposizioni in vigore riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.

5. Quando per l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene concesso uno sgravio, l'obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.

6. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l'obbligazione doganale non si estingue per l'autore o gli autori di un tentativo di frode.

7. Quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79, questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi.