Sez. 1, Sentenza n. 16766 del 07/04/2010 Ud. (dep. 03/05/2010) Rv. 246929 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Aumento minimo di un terzo della pena inflitta per il reato più grave per contestata recidiva reiterata - Pena patteggiata in misura inferiore - Illegalità - Fattispecie.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
In caso di applicazione di pena patteggiata in misura inferiore ai due anni di reclusione, allorché sia stata contestata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., in relazione a reato in continuazione con altro già giudicato, e le parti, nell'accordo raggiunto a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., non abbiano fatto alcun riferimento alla recidiva, né per ritenerla, né per escluderla, né il giudice, in sede di verifica di legalità, abbia valutato se tale omissione corrisponda a una mera dimenticanza o a una volontaria obliterazione frutto dell'intesa pattizia, è obbligatorio l'aumento in misura non inferiore a un terzo previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. a titolo di continuazione. (Nella specie era stata applicata la pena di un mese di reclusione come aumento rispetto a una pena per la violazione più grave, già giudicata, di un anno e venti giorni di reclusione). V. Sez. un., 27 maggio 2010, Calibè, in corso di deposito
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)