Sez. 5 - , Sentenza n. 24562 del 09/08/2022 (Rv. 665791 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Procedura prevista dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligatorietà - Esclusione - Conseguenze - Variazione dell'importo della fattura oltre il termine annuale - Possibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, il termine annuale previsto dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 è previsto unicamente per l'esercizio del diritto a detrarre tale imposta, ma l'adempimento non è obbligatorio e il contribuente può sempre scegliere di chiedere il rimborso; pertanto, la procedura di variazione dell'importo di una fattura può essere adottata anche oltre il termine annuale, così incidendo sulla determinazione del reddito d'impresa (ai fini IRES e IRAP), quale sopravvenienza passiva deducibile, sempre che l'operazione non risulti inesistente e salvo il rispetto del principio di competenza.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)