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Sez. 2, Sentenza n. 5333 del 16/03/2004 (Rv. 571211 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA | Forma - Atto pubblico - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571211-01

DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA

Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)