Sez. L, Sentenza n. 3546 del 21/03/1992 (Rv. 476391 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Compensi per lavoro straordinario non occasionale - Rilevanza - Limiti - Disciplina collettiva contraria ex art. 1 legge n. 279 del 1982 - Ammissibilità - Fattispecie relativa al CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione
I compensi per il lavoro straordinario prestato in maniera non occasionale - il cui carattere fisso e continuativo, ove non risulti l'avvenuto ampliamento del normale orario contrattuale, non vale a trasformare in ordinaria la prestazione lavorativa resa oltre l'orario contrattuale ed entro quello massimo legale - rientrano nella base retributiva utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tranne che la disciplina collettiva (la cui interpretazione, da parte del giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale) abbia disposto, ai sensi dell'art. 2120, secondo comma, cod. civ. (nel testo di cui all'art. 1 della legge n. 297 del 1982) l'esclusione dei detti compensi (consentita sia in relazione alla sola maggiorazione che con riguardo anche alla retribuzione oraria ordinaria su cui tale maggiorazione si calcola) dalla base retributiva suddetta. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'art. 58 del c.c.n.l. 16 luglio 1987 per i dipendenti degli istituti di vigilanza escludesse la computabilità dei compensi per il lavoro straordinario sia occasionale che continuativo e con riguardo non alla sola maggiorazione ma anche alla retribuzione oraria ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)