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Sez. 1, Sentenza n. 2572 del 29/03/1990 (Rv. 466268 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI - SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE - ACCANTONAMENTI PER COMPLETAMENTI, INNOVAZIONI E AMMODERNAMENTI - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466268-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI - SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE - ACCANTONAMENTI PER COMPLETAMENTI, INNOVAZIONI E AMMODERNAMENTI - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Anche con riguardo alla nuova normativa delle imposte sui redditi, dettata dal d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42 e d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli accantonamenti previsti dall'art. 7 legge 28 aprile 1971 n. 287 (che ha novellato l'art. 7 legge 24 luglio 1961 n. 729) per completamenti, innovazione e ammodernamenti di autostrade, in relazione agli introiti lordi realizzati dalle società concessionarie, costituiscono reddito (con l'esclusione degli accantonamenti dell'ultimo anno del rapporto di concessione, per la parte non utilizzata, i quali sono devoluti allo stato, in base allo ultimo comma dell'articolo citato), trattandosi di fondi non ancora spesi, che sono a disposizione dell'impresa, e sono fiscalmente indeducibili, non rientrando tra gli accantonamenti tassativamente previsti come deducibili per le società e gli enti soggetti ad IRPEG. (Conf 2040/88, mass n 457913).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 7, Legge 28/04/1971 num. 287 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 65, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 66, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 67, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 13, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)