Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011 (Rv. 617819 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Giudizio per la responsabilità civile dei magistrati - Fase di ammissibilità - Verifiche da parte del giudice - Rispetto dei termini - Dichiarazione d'ufficio della decadenza - Ammissibilità - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
Nella fase di ammissibilità dei giudizi promossi per la responsabilità civile dei magistrati, il giudice è chiamato a valutare, fra l'altro, che la domanda sia stata proposta nei termini di cui all'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117; nello svolgimento di tale compito, egli può rilevare anche d'ufficio l'intervenuta decadenza, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2968, Cod. Civ. art. 2969, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)