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Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011 (Rv. 617819 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Giudizio per la responsabilità civile dei magistrati - Fase di ammissibilità - Verifiche da parte del giudice - Rispetto dei termini - Dichiarazione d'ufficio della decadenza - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617819-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

Nella fase di ammissibilità dei giudizi promossi per la responsabilità civile dei magistrati, il giudice è chiamato a valutare, fra l'altro, che la domanda sia stata proposta nei termini di cui all'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117; nello svolgimento di tale compito, egli può rilevare anche d'ufficio l'intervenuta decadenza, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2968, Cod. Civ. art. 2969, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)