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Sez. U, Sentenza n. 4715 del 22/05/1996 (Rv. 497731 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Disciplina dell'art. 74, secondo comma, legge fallimentare - Applicabilità alla procedura di amministrazione controllata - Esclusione - Credito da somministrazione di energia elettrica eseguita in periodo precedente all'ammissione dell'impresa all'amministrazione controllata - Successiva ammissione dell'impresa somministrata all'amministrazione straordinaria - Carattere di prededucibilità del predetto credito - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497731-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

La disciplina del secondo comma dell'art. 72 legge fallimentare (a norma del quale il curatore subentrante nel contratto di somministrazione deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute), non essendo attuazione concreta di un principio generale attinente alla natura del contratto, non può avere generale applicazione a tutti i casi di continuazione del rapporto nel corso di procedure concorsuali cui detta disciplina specifica non sia normativamente estesa; né il carattere eccezionale della disciplina stessa, tipicamente connessa ad una procedura concorsuale e liquidatoria con carattere satisfattivo, può comportare l'applicazione analogica ad altre procedure, come l'amministrazione controllata, in cui la concorsualità assume connotazioni particolari, con finalità essenzialmente conservative delle condizioni originarie del concorso, in relazione alla temporaneità dell'esperimento della singola procedura. Ne consegue che il credito da somministrazione maturato da un soggetto agente in situazione di monopolio, ex art. 2597 cod.civ., per erogazioni di energia elettrica eseguite in favore di una impresa in periodo anteriore all'ammissione della stessa alla procedura di amministrazione controllata, non ha il carattere della prededucibilità nella consecutiva procedura di amministrazione straordinaria, cui la somministrata sia stata successivamente ammessa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 74, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 74, Cod. Civ. art. 2597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)